Ripi dei Nonni

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La Veroli Diocesana, formata dai Castelli di Veroli, Ripi, Arnara, Strangolagalli, Torrice,  Pofi, Monte San Giovanni Campano  e Boville Ernica (allora Bauco), concesse ai suddetti Castelli gli Statuti: di seguito riportiamo quello di Ripi.

Testo integrale dello Statuto di Ripi dell'anno 1331

«
Nel nome del Signore, amen. Queste sono le cose stabilite e ordinate nella località di Ripi per mezzo del signor Governatore e della totalità dei Ripani.

I) In primo luogo stabiliamo, ordiniamo e vogliamo per l'amore e la devozione della santa madre Chiesa e dei suoi preposti, che venga fatta buona e diligente guardia nel colle di Giovanni Egidio, così che coloro che vanno e vengono possono circolare senza paura; e a chiunque sarà stato ordinato e non sarà andato, sia punito, nel giorno che piacerà, con tre soldi.

II) Similmente, chiunque non sarà accorso al rumore sentito nel territorio di detta località, se nella contrada c'è qualcuno, sia punito con dieci soldi.

III) Lo stesso, chiunque avrà avuto una rissa con qualcuno, andando da uno ad altro luogo, menando qualcuno con il bastone o mettendo mano al coltello senza percuotere, sia punito con dieci soldi; se con percussione di armi e con spargimento di sangue, sia punito con tre libre; se con bastone, con pietra o con pugno al di sotto della spada, sia punito con venti soldi; al di sopra delle spade, con cinquanta soldi; se con lesione o perdita del membro, il plebeo

sia giudicato da un giudice giurato per mezzo di legge, il nobile per mezzo dei pari.

IV) Lo stesso chi avrà commesso omicidio, adulterio pubblicamente e con violenza, il plebeo sia giudicato per mezzo del giudice giurato con la legge, il nobile invece dai pari.

V) Ugualmente se qualcuno avrà messo fuoco maliziosamente alle case o ai pagliai altrui entro la città, e ciò sarà stato provato, sia punito con venticinque libre; se fuori dal paese, con dieci libre e ripaghi il danno.

VI) Lo stesso, chiunque avrà detto parole ingiuriose a qualcuno che, secondo l'opinione comune, possono essere ritenute ingiuriose e ciò sia stato provato, si punito con dieci soldi.

VII) Lo stesso chi avrà bestemmiato Dio, la sua Madre o i santi, sia punito con dieci soldi.

VIII) Lo stesso, chiunque sarà trovato, senza fuoco dopo lo ultimo suono della "scarana" , distante tre case dalla sua abitazione, non computata la casa davanti alla quale è stato trovato, sia punito con dieci denari (moneta romana = quattro sesterzi); al detto bando non sono tenuti gli uomini, che tornano dal mulino, dalle terre comunali o coloro che cercano le bestie smarrite.

IX) Lo stesso, chiunque avrà occupato o invaso le case degli altri, decendo e contendendo che la casa gli appartiene, sia punito con venti soldi e lasci la casa occupata; se avrà scavato i confini, sia punito con quaranta soldi.

X) Lo stesso, chiunque avrà trasportato la "grascia" (i beni di prima necessità) da Ripi, senza ordine del Rettore e sarà trovato fuori dai cancelli, sia punito con tre soldi e perda la "grascia".

XI) Lo stesso, chiunque avrà accumulato qualsiasi "grascia" pubblica, sia punito con tre soldi.

XII) Lo stesso, chiunque porti armi proibite attraverso Ripi, senza licenza del Rettore, sia punito con venti soldi e perda l'arma.

XIII) Lo stesso che gli uomini e le donne non devono essere arrestati o carcerati, per qualche stregoneria, se i garanti avranno assicurato di rispettare il diritto e di essere sottomessi agli ordini; e la dote delle donne non sia perduta per le offese dei mariti.

XIV) Lo stesso, chiunque vorrà vendere la carne di maiale maschio o di castrato, la venda a tre soldi per "decina" e più o meno, secondo che la tariffa del tempo richieda; le altri carni invero secondo ciò che è stato tassato, e chiunque avrà agito diversamente, sia punito ogni volta con la pena di soldi tre.

XV) Lo stesso, chiunque vorrà vendere carni o altre cose, che si vendono a peso, venda queste cose a peso elevato dal peso Verolano, e chi avrà fatto il contrario sia punito con tre soldi e i venditori di carni le dovranno vendere a decina e mezza, a quarta e mezza, a libra e mezza; e chi avrà fatto il contrario, sia punito con tre soldi.

XVI) Lo stesso, chi avrà venduto una carne per un'altra, sia punito con dieci soldi.

XVII) Lo stesso, chi avrà venduto a peso falso o misura falsa, sia punito con venti soldi.

XVIII) Lo stesso, chiunque avrà giocato ai dadi (piccoli) o ai lopinelli, fuori del luogo stabilito dalla Curia, sia punito con tre soldi e altrettanto la casa dove si gioca.

XIX) Lo stesso, chi sarà trovato nell'osteria dopo l'ultimo suono della "scarana", sia punito con tre soldi e ugualmente l'oste.

XX) Lo stesso, chiunque avrà arrecato danno alle cose altrui con le mani o avrà tagliato castagni, querce o pioppi suoi o degli altri, senza permesso della Curia, sia punito con tre soldi e dovrà riparare il danno.

XXI) Lo stesso, chiunque avrà mandato le bestie nelle proprietà altrui o ai margini sia punito con tre soldi; il bue trovato a far danno con tre denari, l'asino, il maiale, la pecora e la capra con otto denari e dovrà riparare il danno.

XXII) Lo stesso, se qualcuno sarà andato per luoghi coltivati dentro il recinto, sia punito con tre soldi.

XXIII) Lo stesso, chiunque avrà sporcato le fontane con le bestie, con maiali, sia punito con tre soldi.

XXIV)  Lo stesso, chiunque Lo stesso per qualsiasi cattiva azione azione commessa dagli uomini di Ripi al Rettore, che ci sarà in quel momento, è tenuto a far citare il delinquente tre volte e in giorni e volte diverse, e, se non comparirà, lo faccia bandire secondo la qualità del delitto commesso e sia ritenuto come reo confesso.

XXV)  Lo stesso, chiunque avrà mandato le bestie nelle restocce degli altri tra le vigne, sarà punito con tre soldi.

XXVI) Lo stesso, chiunque avrà acceso il fuoco nel suo e il fuoco, camminando, avrà danneggiato gli altri, sia punito con tre soldi e ripari il danno.

XXVII) Lo stesso, che il portinaio è tenuto ad aprire le porte della mezzanotte passata a quelli che ritirnano dal mulino, da Terracina o dalle terre comunali e anche a quelli che vogliono andare in quei luoghi, salvo in tempo di guerre.

XXVIII) Lo stesso, chiunque  avrà tagliato la vigna, la pergola o abbia messo fuoco alle arcelle (covoni), di giorno sia punito con quaranta soldi, di notte con quattro libre e ripari il danno.

XXIX) Lo stesso, chiunque avrà giurato il falso sia punito con venti soldi; se avrà testimoniato il falso e avrà fatto uno strumento falso, sia punito con cento soldi.

XXX) Lo stesso, chiunque avrà ricettato i banditi di Ripi e avendoli visti non l'avesse presi o li avesse inviati alla guida, sia punito con venti soldi.

XXXI) Lo stesso, chiunque avrà tolto le pietre dal selciato, sia punito con tre soldi e rimetta a posto il selciato e vi porti tre "salme" di sassi.

XXXII) Lo stesso, chi avrà trovato  più di cinque maiali a far danno sul suo e ne avrà ucciso uno, ricomperando il plebeo delle capre alla Curia non è tenuto a soddisfazione alcuna, nè ad essere punito dalla Curia; il nobile invero non è tenuto a nulla verso la Curia o il danneggiato.

XXXIII) Lo stesso, quelli che vanno a qualche fiera, possono portare tutto ciò che vogliono, eccetto il frumento, e possono portarvi le bestie con licenza della Curia.

XXXIV) Chiunque avrà portato qualche "grascia", eccetto i pesci, nel territorio predetto, la deve tenere lì per tre giorni, facendola bandire o vendere convenientemente; passato il termine, può portare fuori dal predetto territorio la "grascia", senza permesso della Curia.

XXXV) Lo stesso, che gli uomini di Ripi possono, dopo la fine di agosto, cacciare il frumento dal territorio, il nobile senza permesso, il plebeo con licenza, pagando il diritto alla Curia.

XXXVI) Gli uomini di Ripi possono, dopo la fine di agosto, cacciare il vino, il nobile senza licenza, il plebeo con licenza, pagando il diritto alla Curia.

XXXVII) Se i padroni di Ripi vogliono cacciare dal territorio qualche "grascia", i nobili la possono estrarre senza licenza, i plebei con licenza, pagando il diritto alla Curia.

XXXVIII) Chi sarà entrato a Ripi e ne sia uscito diversamente che per la porta, sia punito con dieci soldi, evidentemente in tempo sospetto.

XXXIX) Lo stesso, i custodi di questa città, devono suonare le "scarane" di notte e l'ultimo suono deve durare fino a che uno possa andare e venire da un cancello all'altro; suonata la "scarana", devono, come al solito, custodire la città; se avranno fatto il contrario, siano puniti con venti soldi per chiunque.

XXXX) Se gli abitanti di Ripi devono paggare qualche tassa, il Rettore pro-tempore lo deve far bandire, come è costume, e se qualcuno non l'avrà pagata, da qui a un certo termine, è tenuto al doppio; se non lo avrà fatto in questo tempo, il rettore o il suo inviato deve andare nella casa dell'insolvente e portar via la cifra della tassa con la pena imposta.

XXXXI) Quando il Rettore di Ripi vorrà fare adottare un nuovo bando, come è costume, deve informare i padroni e la piazza dalla voce del banditore, e così, detto bando si faccia con il loro consiglio; diversamente il bando non vale; agli inadempimenti il rettore può imporre la tassa fino a dieci soldi.

XXXXII) Nessuno degli abitanti di questa città deve essere meso al bando per debito, ma essere forzato a pagare con la richiesta del creditore, senza metterlo in carcere o sottoponendolo a torture.

XXXXIII) Gli uomini di Ripi non sono tenuti in nessun tempo a custodire le porte, eccetto se il paese avesse una briga generale o fosse stato deliberato dai singoli signori e dal popolo di detto paese.

XXXXIV) Chiunque avrà aperto le porte del paese, con lesione di esse, sia punito con quaranta soldi.

XXXXV) Se qualcuno sarà stato richiesto dal suo diarcione (capozona) per un lavoro comune e non sarà andato, sia punito con dieci denari.

XXXXVI)  Il Rettore di questo paese, che esercita il potere su tutti, si avvalga sempre del consiglio di quattro "boniviri", eletti dai signori e dagli uomini del paese; così se avrà dato un ordine gravoso a qualcuno, con il consiglio di costoro, egli stesso lo deve revocare.

XXXXVII) In qualsiasi cattiva azione o delitto, la curia ordini che i nobili siano giudicati dai nobili.

XXXXVIII) Lo stesso che tutte le tasse personali si devono raddoppiare a parole e a fatto, dinanzi al rettore.

XXXXIX) Lo stesso, chiunque si sarà opposto all'incaricato del Rettore e non avrà permesso di prendere la concessione per qualunque cosa, sia punito con cinque soldi.

L)  Lo stesso che nessuno di detto territorio è tenuto a pagare venti soldi e meno per mettere per iscritto le situazioni o gli articoli; non si deve credere a ciò che si chiede per il giuramento del richiedente e di un teste.

LI) Lo stesso che nessun notaio dovrà prendere, per la garanzia, più di due denari; lo stesso due denari nella contestazione di una lite; lo stesso per qualsiasi divisione due denari; lo stesso per ogni teste, se avrà pagato a lungo quattro denari, lo stesso per fare uno strumento sei denari; lo stesso per la conclusione del consiglio quattro denari; lo stesso per l'apertura del consiglio quattro denari; lo stesso per la sentenza sei denari.

LII) Lo stesso per la sentenza data per mezzo di leggi stabilite e lette, fatta dal rettore e dal popolo di ripi sulle occupazioni, in nessun modo possa essere revocata, in qualsiasi giorno o in qualsiasi modo sia stata pronunciata.

LIII) Lo stesso che gli atti, le costituzioni, gli statuti, in assenza del Rettore, debbano rimannere nelle mani di quattro "boniviri".

LIV) Lo stesso che i mugnai, che sono nei mulini di Ripi, debbano prendere la molitura nella misura dei mugnai di Veroli, e chi avrà agito diversamente sia punito con tre soldi.

LV) Lo stesso, chiunque vorrà vendere il pane e il vino a Ripi li venda secondo quello che gli sia stato imposto, e chi avrà fatto il contrario sia punito con tre soldi.

LVI) Lo stesso che il rettore che sta a Ripi, all'inizio della sua rettoria, debba far radunare, per mezzo della voce del banditore, i padroni e il popolo di detto luogo per giurare l'obbedienza; e che egli stesso debba conservare e custodire i diritti, le consuetudini e gli statuti tanto dei padroni quanto del popolo predetto.

LVII) Lo stesso che nessuno di Ripi sia tenuto a pagare alla Curia la dimostrazione.

LVIII) Lo stesso che i pecorai di Ripi sono tenuti a vendere le decine del formaggio a quattro soldi e non oltre, dai primi di marzo fino alla fine di settembre, e non devono portare cacio verde o secco in piazza dalla festa di Pasqua, ogni sabato, fino alla fine di giugno; e chi avrà fatto diversamente sia punito ogni volta con tre soldi.

LIX) Lo stesso, chiunque avrà sfasciato la casa di qualcuno e di lì avrà portato via qualcosa, di notte, sia punito con cento soldi; di giorno, con cinquanta soldi. 

LX) Lo stesso, chiunque, dopo l'ultimo suono della "scarana", si sarà attardato nei campi con o senza bestie, sia punito con dieci soldi e a questo bando non sono tenuti i pecorai.

LXI) Lo stesso che i pecorai non devono di notte muoversi tra i confini di detto territorio con le loro bestie, dai primi di agosto fino alla festa di tutti i Santi, e non mandare le pecore nelle maggesi fino a tre giorni dopo la pioggia, e chi avrà agito diversamente, sia punito con tre soldi.

LXII) Chiunque avrà promesso di aiutare qualcuno e non vi andrà, sia punito con dodici denari, eccetto se ha una giusta causa.

LXIII) Lo stesso che questi Statuti non avranno forza costituente se non per un anno, incominciando l'anno dal giorno della composizione di detti Statuti, premessa la protesta dei signori, del rettore e del popolo di Ripi; che se in questi Statuti, o in qualche sua parte insieme o separattamente, tacitamente o espressamente ci sia stata messa qualche cosa che possa generare pregiudizio alla Chiesa Romana, ai suoi diritti o libertà, da quel momento i detti signori, il rettore e il popolo revochino e annullino i sopradetti e li vogliano considerare come non posti, così che non abbiano nessuna forza; ma le libertà e i diritti della Chiesa Romana sian sempre stabiliti e intoccabili.

Questi Statuti furono letti e approvati dai suddetti nella piazza di Ripi l'anno del Signore 1331, quindicesimo di pontificato del Papa Giovanni XXII, quattordicesima dichiarazione, mese di aprile, giorno settimo, presenti Giacomo Capozia, Nicola Gasto e Giovanni Frosia, testimoni convocati e interrogati e io Arduino da Ripi, prefetto dell'alma Roma, ho scritto i predetti Statuti e li ho pubblicati per mandato di detti signori, del Rettore, del popolo sopraddetto e richiesto, ho fatto il segno »  

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